Attenzione alle buche sulle strade!

Le piogge dei giorni scorsi hanno evidenziato e peggiorato lo stato notoriamente disastroso delle nostre strade

L’art. 2051 del Codice civile stabilisce che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose cha ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per caso fortuito deve intendersi, ad esempio, il rilascio da parte di un mezzo in transito di olio sulla carreggiata per effetto del quale poco dopo un altro automobilista perde il controllo del proprio mezzo: nel caso fortuito la pubblica amministrazione è liberata da responsabilità perché il fattore pericolo ha esplicato il suo effetto offensivo prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento dell’Ente custode.

La buca, dopo un po’, diciamo una settimana, non è più un caso fortuito perché rilevabile con l’ordinaria attività di vigilanza che l’Ente dovrebbe svolgere: figuriamoci poi se risulta che ne è stato già informato! Perciò la buca non segnalata dall’Ente diventa insidia ovvero un pericolo nascosto. In tal caso il danneggiato ha diritto al risarcimento del danno. In pratica l’Ente proprietario e/o custode della strada deve, con la costante vigilanza e manutenzione, garantire l’assenza d’insidie dalle proprie strade eliminandole (riparando le buche) o, almeno, segnalandole e rendendole visibili all’utente. Quindi, il diritto al risarcimento del danno trova fondamento giuridico nell’inadempimento da parte della pubblica amministrazione dei suoi doveri di vigilanza e manutenzione dei beni di sua proprietà o in sua custodia i cui utenti sono i suoi amministrati.

Fino a qualche tempo fa era senz’altro così.

Da alcuni anni i magistrati ritengono che la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall’art. 2051 cod. civile non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia per l’Ente possibile esercitare sul bene la custodia. In riferimento alle strade, la possibilità concreta di esercitare tale potere di custodia va, secondo i giudici, valutata alla luce di una serie di criteri, quali l’estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano; per cui l’oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051. Come si può comprendere, si tratta di criteri assai elastici, tutti favorevoli alle pubbliche amministrazioni e a tutela del loro costante notorio stato di difficoltà finanziaria e organico ridotto. Tanto che ormai le attività di manutenzione, pur di garantirle almeno formalmente, sempre più frequentemente sono affidate in appalto con compensi risibili ad aziende private che fanno ciò che possono e senza alcuna garanzia sui tempi di pagamento. L’effetto è anche quello di scaricare sul privato le responsabilità; così a giudizio il danneggiato chiama l’Ente, questi l’appaltatore, quest’ultimo la sua assicurazione e per una buca e un danno all’auto da 1.000 €. si apre un affollato e complicato contenzioso.

A mio parere tutto questo concreta una violazione quanto meno dell’art. 97 della Costituzione che prevede che i pubblici uffici siano organizzati in modo che sia assicurato il “buono andamento dell’amministrazione”. E perché possa esserci “buono andamento”, le strade e tutte le proprietà dell’Ente vanno manutenute o almeno, se non è domandar troppo, vigilate. Orbene, se la Costituzione pone siffatto dovere a carico delle pubbliche amministrazioni, non può non esistere un corrispondente diritto in capo agli utenti; quindi l’orientamento giurisprudenziale va a mio parere rivisitato in quest’ottica.

I giudici però, sicuramente consapevoli dell’art. 97 citato, alleggeriscono ulteriormente la responsabilità dell’Ente affermando che in capo all’utente danneggiato c’è un obbligo di diligenza che gli impone … di guardare dove mette i piedi o le ruote. Ragion per cui, se l’incidente avviene la causa sta nella sua negligenza, nella sua disattenzione, nel non aver guardato bene: non altro. Diciamo chiaramente che è secondo diritto il domandare diligenza nella guida e sanzionare la negligenza; ma se la buca sta all’uscita da una curva su una strada il cui limite di velocità è di 70 km orari e, di notte, è piena d’acqua piovana, qual è la diligenza che si domanda all’utente? Anche viaggiare senza distrarsi col telefonino e ad una velocità prudenzialmente inferiore al limite non gli garantirebbe nulla di notte e con la buca resa invisibile dall’acqua.

Credo quindi che vada ripristinata la presunzione di responsabilità del custode di cui all’art. 2051 codice civile e lasciare che, secondo la disciplina delle prove, sia questi a fornire la prova o anche gli indizi (da sottoporre alla valutazione del giudice) della negligenza dell’utente danneggiato che tutt’al più può vedersi attribuito un concorso nella colpa del sinistro.

Diversamente domandiamo a Google di venirci in soccorso curando la costruzione e redazione di hole-maps: mappe delle buche.

* Francesco Topi, avvocato