Coronavirus. Ecco tutte le misure adottate dal Governo con il decreto del 4 marzo

Il Presidente del Consiglio Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del contagio

La stretta alle misure per la prevenzione e il contenimento dei contagi da Covid-19 è arrivata ieri, 4 marzo, con la chiusura di scuole e università in tutta Italia, a partire da oggi, 5 marzo, e fino a metà di questo mese. 

La decisione presa dal Governo dopo una lunga consultazione con il Comitato tecnico scientifico è contenuta nel Decreto firmato ieri sera che dispone altre misure, oltre alla sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli atenei.

Stop a congressi e riunioni, sospensione di manifestazioni sportive, eventi e spettacoli di ogni tipo che prevedono affollamento di persone tale da non rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

Per quanto riguarda la sanità nel Dpcm viene fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, viene limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Nuove misure finalizzate alla prevenzione dei contagi sono state adottate anche per gli istituti penitenziari e per gli istitutoi penali per minorenni: articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale dovranno assicurare al Ministero della giustizia un “idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire i nuovi ingressi negli istituti, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni delle zone a rischio, sino al termine dello stato di emergenza”.

Il personale sanitario si dovrà attenere alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute.

Alle persone anziane affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni a rischio dovrà comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta.

L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti dovranno provvedere, sulla base delle comunicazioni, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le seguenti modalità:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini Inps (circolare Inps Hermes 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini Inps per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’Inps, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

L’operatore di sanità pubblica dovrà inoltre:
a) 
accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
Al fine di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria sarà indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la 
massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di  comparsa di sintomi la persona in sorveglianza dovrà:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

Qui il testo del decreto