Coronavirus. Nuove ordinanze del presidente Vito Bardi

La numero 14 che riguarda ulteriori misure per il comune di Moliterno e la n.15 che conferma le misure urgenti di prevenzione per tutta la Regione

Ulteriori misure per Moliterno

Con decorrenza dalla data del 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate le seguenti, ulteriori misure: divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; divieto di accesso nel territorio comunale, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro a domicilio o alla residenza di coloro i quali fossero attualmente fuori dal Comune; sospensione delle attività degli uffici della pubblica amministrazione, fatta salva l’erogazione dei  servizi essenziali e di pubblica utilità.

E’ fatta salva la possibilità di transito, in ingresso e in uscita dall’area comunale di Moliterno, da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, compresi farmacisti e veterinari, del personale militare, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza nelle attività relative all’emergenza da COVID-19, delle guardie giurate impiegate in servizi pubblici essenziali, dei dipendenti delle Poste Italiane addetti al recapito della corrispondenza presso gli uffici postali di riferimento e degli addetti al rifornimento dei distributori automatici degli sportelli Bancomat, degli addetti al servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti; nonché degli esercenti delle attività consentite sul territorio comunale di Moliterno ai sensi del DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, e quelle strettamente funzionali  ad assicurare la continuità  delle filiere delle predette attività, comprese le attività necessarie a garantire l’allevamento di animali e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Al personale impegnato nelle attività di trasporto finalizzato al rifornimento e alla continuità delle attività consentite di cui al comma 2 nel Comune di Moliterno è permesso il transito in ingresso e in uscita, previa esibizione di idonea documentazione relativa all’attività, alla merce trasportata e alla destinazione della stessa. Il divieto di spostamento delle persone fisiche può essere esentato dal Sindaco del Comune esclusivamente per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla presente ordinanza e in caso di comprovata necessità. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento del provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Conferma misure urgenti per la Basilicata

Sul Bollettino Ufficiale Speciale della Regione Basilicata n.32 del 3 aprile 2020 è stata pubblicata un’Ordinanza del Presidente della Regione di conferma di misure urgenti di prevenzione in relazione all’aggravamento del rischio sanitario per evitare la diffusione del COVID-19.

Con decorrenza dalla data del 4 aprile e fino al 13 aprile 2020, ferme restando le misure statali e regionali ancora vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19, sono confermate e continuano ad applicarsi le ulteriori misure previste dalle seguenti ordinanze:

ordinanza n.4 dell’11 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 5, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 5 e 6; ordinanza n.5 del 15 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’articolo 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13. -Disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone fisiche in Basilicata.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1;

ordinanza n.6 del 16 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”);

ordinanza n.9 del 21 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale.”);

ordinanza n.10 del 22 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.”), limitatamente alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3; ordinanza n.11 del 25 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Ulteriori disposizioni in materia di Trasporto pubblico locale”).

Con decorrenza dalla data del 4 aprile 2020 sono altresì confermate e continuano ad applicarsi nei termini e nei limiti temporali originariamente previsti le ulteriori misure indicate dalle seguenti ordinanze:

ordinanza n.8 del 21 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.  Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani.”);

ordinanza n.12 del 27 marzo 2020 (“ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni relative ai Comuni di Tricarico, Irsina e Grassano -Provincia di Matera);

ordinanza n.13 del 31 marzo 2020 (“articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. – Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.”).

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

L’ordinanza è stata comunicata, quale proposta di adozione di apposito DPCM ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della salute, al Ministro dell’interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell’economia e delle finanze.