Grano, De Bonis: imposizione dei prezzi stabiliti dai grossi buyer e dagli industriali, l’Antitrust ci dà ragione

Il Garante sancisce: il meccanismo di formazione dei prezzi del grano, come di altri prodotti agricoli, è gravemente distorto dall’illegittimo funzionamento delle commissioni prezzi presso le Camere di Commercio

“I produttori subiscono da sempre l’imposizione dei prezzi stabiliti dai grossi buyer e dagli industriali, senza incidere minimamente nella dinamica di formazione del prezzo. Questa nostra denuncia trova oggi autorevole conferma nella ‘Segnalazione’ predisposta dall’Antitrust, anche su nostro impulso. Il Garante sancisce, dunque, ciò che noi diciamo da tempo: il meccanismo di formazione dei prezzi del grano, come di altri prodotti agricoli, è gravemente distorto dall’illegittimo funzionamento delle commissioni prezzi presso le Camere di Commercio. Su questo le istituzioni hanno il dovere di intervenire facendo rispettare la legge e predisponendo strumenti adeguati. Quei luoghi che per legge avrebbero dovuto essere osservatori imparziali delle tendenze storiche di mercato sono diventati di fatto tavoli di contrattazione e di fissazione dei prezzi dove a farla da padroni, letteralmente, sono i soliti noti. Noi non ci stiamo e useremo la segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato per far sentire la nostra voce, affinché le commissioni prezzi funzionino nel rispetto della legge e le istituende CUN siano conformi ai principi ribaditi dall’Antitrust”.

Lo ha dichiarato il senatore Saverio De Bonis, neosegretario della IX Commissione Agricoltura del Senato, commentando la “Segnalazione dell’Agcm relativa all’attività di rilevazione di prezzi, tariffe e usi locali da parte delle Camere di Commercio” (ai sensi dell’art. 21 della legge 10 ottobre 1990 n. 287), inviata al Senato della Repubblica italiana, alla Camera dei Deputati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dello Sviluppo economico e a Unioncamere (Rif. S3879).

Spiega inoltre il senatore: “L’Antitrust chiarisce, in primis, che la rilevazione dei prezzi, organizzata secondo criteri verificabili e pubblici, deve riferirsi sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione, e non deve assumere in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future. In secondo luogo, nelle commissioni prezzi deve essere garantita la non contemporanea presenza di soggetti provenienti da imprese che rappresentano una quota predominante del mercato. E soprattutto, la rilevazione dovrebbe seguire una metodologia di tipo storico-statistico, ossia come mera rilevazione del valore storico emerso spontaneamente nella realtà economica quale risultato di prezzi liberamente contrattati, e non come proposta di valori da applicare in futuro”.