Nomina direttore Arpab: ci sono cose che i cittadini non devono sapere?

La Regione nega l’accesso agli atti chiesto dall’Associazione Epha

Il 25 settembre scorso l’Associazione ambientalista Epha chiede l’accesso agli atti al Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ai sensi della 241/90 al fine di verificare la documentazione relativa alla nomina del Direttore Generale dell’Arpa di Basilicata. La richiesta è ampiamente motivata.

Pare che al Dipartimento avessero garantito che in pochi giorni sarebbero state fornite le copie di tutti i documenti richiesti. Invece, il 30 settembre, ma recapitata il 6 ottobre,  dopo soli 5 giorni, la Regione fa sapere all’Epha che di consegnare copia degli atti non se ne parla, per quale ragione?

Leggete la nota a firma della dottoressa Samantha Scarpa che qui alleghiamo e vi troverete di fronte a un giro di parole con richiami normativi superati e a altre “forzature” basate su sentenze del Consiglio di Stato. Apprezziamo lo sforzo di approfondimento della dirigente, ma non comprendiamo questo sforzo. Consegnare copia degli atti sarebbe stato più semplice e non avrebbe, come ha, suscitato dubbi sulla volontà di tutelare la trasparenza di atti che sono sostanzialmente ed effettivamente pubblici.

Vogliamo ricordare che il F.O.I.A. (Freedom Of Information Act) in attuazione della legge 124/2015 (C.d. legge Madia) che ha modificato l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 ha sancito il diritto di chiunque di richiedere l’ostensione di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, a prescindere da una posizione qualificata e dalla circostanza che il dato richiesto sia o meno oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In ordine a tale diritto il Consiglio di Stato [Consiglio di Stato, comm. spec., parere 24 febbraio 2016 n. 515] ha chiarito che l’accesso civico generalizzato riguarda:

1) quanto ai legittimati, chiunque, a prescindere dalla sussistenza di un interesse; ciò è confermato dal fatto che la norma di riferimento prevede che la richiesta non debba essere motivata;

2) quanto all’oggetto, che esso attenga non solo ai documenti, ma a qualsiasi informazione o dato, anche non ancora elaborato dalla P.A.

Tali caratteristiche, infatti, rispondono alla ratio della normativa, che vuole un controllo diffuso sull’operato e sull’organizzazione della P.A. [TAR Campania, sez. VI, 30 settembre 2016 n. 4508] al fine di rendere la stessa quella “casa di vetro” che Filippo Turati auspicava fosse.

Ma a parte tutto, che c’è di segreto negli atti di selezione e di nomina di un direttore generale? Nulla. E allora perché questa resistenza?

Lo chiediamo al presidente Bardi e all’assessore all’Ambiente Gianni Rosa.

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