Emergenza Covid, nuova ordinanza di Bardi: Genzano e Irsina zona rossa

Divieto di allontanamento dal territorio comunale di Irsina e di Genzano, se non per spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute”. È previsto inoltre il divieto di ingresso nei medesimi territori ma è consentito, in ogni caso, “il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 98 del 2 novembre 2020 è stata pubblicata l’ordinanza n. 41 del presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che dispone “Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Irsina e al Comune di Genzano di Lucania”.

Dal 3 al 13 novembre 2020, “fatte salve le misure statali, regionali e commissariali vigenti di contenimento del rischio sanitario di diffusione del COVID-19”, è previsto il “divieto di allontanamento dal territorio comunale di Irsina e di Genzano di Lucania da parte di tutti gli individui ivi residenti, se non per spostamenti motivati da comprovate situazioni di necessità o di urgenza ovvero per motivi di salute”. È previsto inoltre il divieto di ingresso nei medesimi territori ma è consentito, in ogni caso, “il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza”.

Ad Irsina e Genzano di Lucania inoltre, nello stesso periodo è prevista la “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici pubblici”, la “sospensione delle attività didattiche in presenza delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatta salva l’adozione della didattica digitale integrata a distanza” e la “sospensione delle attività produttive industriali e commerciali ivi compresi i servizi di ristorazione, fatta salva la consegna a domicilio”, mentre “sono consentite le attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato l al DPCM l0 aprile 2020 e le attività inerenti i servizi alla persona individuate nell’allegato 2 del DPCM 11 marzo 2020”. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere garantita in ogni caso la distanza di sicurezza personale di un metro.

Bollettino-98 ORDINANZA 41