Chiusura scuole in Basilicata, il Tar respinge la sospensiva richiesta dei genitori, ma…

Il provvedimento contestato scade domani, 3 dicembre, e perciò viene meno il "periculum in mora", Tuttavia l'istanza è stata accolta

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Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di genitori contro l’ordinanza con la quale è stata disposta l’attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole in Basilicata a causa dell’aumento dei contagi da Covid – 19.

“Viene così riconosciuto – è il commento del presidente della Regione Vito Bardi – che la Regione ha adottato misure appropriate a tutela della salute pubblica e nell’esclusivo interesse della comunità regionale, sulla base delle evidenze scientifiche che, nel caso specifico, avevano segnalato un considerevole aumento dei contagi nelle fasce di età degli scolari e degli studenti. Naturalmente – aggiunge Bardi – le scelte della Regione, con il supporto dell’unità di crisi e della task force regionale, continueranno ad essere improntate alla tutela della salute ma anche del diritto allo studio. È evidente quindi che a questo fine diventa importante la lettura dell’evoluzione dei dati epidemiologici. Non ho chiesto di adottare la didattica a distanza a cuor leggero, e so bene i sacrifici che affrontano le famiglie lucane. Ma in questa fase è prioritaria la salute di tutti”.

Tuttavia leggendo la sentenza è utile evidenziare che il Tar abbia: “Rilevato come l’incidentale istanza cautelare di sospensione degli atti impugnata sia allo stato sprovvista dell’attributo del periculum in mora, dovendosi in questa sede rilevare il residuo periodo di efficacia temporale del provvedimento impugnato (un giorno); (il provvedimento di chiusura delle scuole infatti ha validità fino a domani 3 dicembre ndr)

Rilevato, altresì, come la Regione Basilicata non abbia adempiuto a quanto disposto con decreto monocratico di questo Tribunale n. 272 del 2020, e ritenuto, pertanto, di dover incidentalmente evidenziare che l’eventuale reiterazione del potere amministrativo qui in contestazione dovrà uniformarsi alle esigenze di approfondimento istruttorio e motivazionale ivi analiticamente indicate, fatte salve ovviamente le esigenze derivanti dall’evoluzione del quadro normativo; e quindi rigettato “l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati”.

In pratica, respinta la sospensiva accolta l’istanza.

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