Covid, scuole: anche il Tar Lombardia boccia la Basilicata e dà ragione al nostro giornale

Gli “scienziati” della Regione comincino a studiare sul serio

Proponiamo ai nostri lettori qualche osservazione su una decisione del TAR Lombardia riguardante l’ordinanza scuole di quella regione.

Come mai ci interessa? L’ordinanza oggetto di giudizio è nella sua struttura assai simile, tanto da essere addirittura identica in alcuni punti, all’ordinanza scuole Basilicata, la n° 2, alla quale alcuni giorni fa abbiamo fatto le pulci.

L’ordinanza lombarda è stata sospesa ieri nella sua efficacia e, salvo diverso avviso del ministro Speranza e delle disposizioni del DPCM in arrivo, la settimana prossima i ragazzi delle superiori lombarde dovrebbero rientrare a scuola.

Al nostro articolo, qualche giorno fa è seguita una replica piccata da parte dell’ufficio stampa della Regione che ci accusava di occuparci di cose che non conosciamo e di istigare i nostri lettori a non rispettare le leggi.

Alla replica è seguita la controreplica di questa testata e le nostre affermazioni trovano oggi conforto proprio nel decreto del Tar Lombardia. In prima battuta, si conferma quanto sostenuto nel nostro articolo, e cioè che le ordinanze regionali emergenziali non hanno trippa per gatti nei confronti dei decreti legge emergenziali e che le stesse in qualsiasi caso devono essere adeguatamente motivate.

Il decreto Tar aggiunge, inoltre, una lettura del complesso quadro normativo emergenziale assai interessante ed innovativa.

In estrema sintesi il giudice afferma che per legge “la competenza regionale di intervenire con ordinanza per porre interventi ulteriormente restrittivi sussiste solo nelle more dell’adozione dei DPCM di cui all’art. 2 del d.l. n. 19/2020”. Quando cioè il provvedimento manca, perché scaduto e non ancora adottato.

Nel momento in cui invece il nuovo DPCM entra in vigore, oppure viene adottata l’ordinanza del ministro della salute che in base all’andamento dell’epidemia attribuisce alle regioni i vari colori, la regione non ha il potere di intervenire fino alla scadenza di questi provvedimenti.

Il decreto TAR non solo ribalta l’interpretazione alla base della prassi finora seguita dalle regioni ma specifica in dettaglio come devono essere motivate queste ordinanze.

La questione diventa molto delicata. Seguendo questa interpretazione le ordinanze regionali dovrebbero diradarsi limitandosi a svolgere la funzione di provvedimenti tappabuchi. Rimarrebbero comunque importanti strumenti per la realizzazione degli accordi di programma. In questo modo l’ordinanza più che rappresentare un potere per il Presidente di regione sarebbe strumento per l’adempimento di un preciso dovere. Ricordate l’accordo di programma 23 dicembre 2020 che comportava il dovere di adottare con ordinanza misure idonee a garantire il trasporto scolastico in sicurezza? Quelle ordinanze le può fare a filo dritto la regione.

Sarà il caso che la regione Basilicata inizi a pensare come far ritornare i ragazzi in classe, anziché trovare mille scuse per non risolvere i problemi.