Scuole e trasporti, nuova ordinanza di Bardi

E' la numero 3 del 2021

“Con questo provvedimento, dalla data odierna e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.” E’ quanto scrive l’Ufficio stampa della Regione Basilicata.

Inoltre, a decorrere da oggi l’ordinanza dispone che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale continuino ad essere esercitati con un coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

L’ordinanza è stata pubblicata sul supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n.7 del 16 gennaio 2021 ed è consultabile sulla home page del sito internet della Regione, nella sezione Bur.

In sintesi questo il testo sulle misure scolastiche:

Art. 1

(Misure relative all’attività scolastica)

 

  1. Per le ragioni di ordine sanitario di cui in premessa, dalla data odierna e fino al 30 gennaio 2021 gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, statali e paritari, e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP) continuano ad adottare la didattica digitale integrata complementare alla didattica in presenza per gli studenti dei percorsi di studio e per gli iscritti ai percorsi di secondo livello dell’istruzione degli adulti in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca.
  2. Le modalità di attuazione delle misure di cui al punto 1 sono definite dalle Istituzioni scolastiche, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
  3. Gli istituti garantiscono la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  4. All’attività didattica in presenza di ogni ordine e grado, compresa la scuola per l’infanzia, si applicano le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid-19, richiamate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.