Basilicata zona rossa, il Tar respinge il ricorso degli avvocati

Per il Tribunale amministrativo esistevano i presupposti per l'ordinanza del Ministro Speranza

Il Tar di Basilicata ha respinto il ricorso presentato a inizio marzo da 9 avvocati lucani sull’istituzione della zona rossa lucana a partire dal 1 marzo scorso.

Il Tribunale amministrativo regionale ha evidenziato l’esistenza dei presupposti per istituire la zona rossa in Basilicata, e l’impossibilità di “differenziare una zona al suo interno” come invece richiesto nel ricorso. Ritenuta invece improcedibile la richiesta si annullamento dell’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, con cui era stata disposta la didattica a distanza per le scuole elementari e la prima media dal 1 al 5 marzo.

I nove avvocati ricorrenti, assistiti dal collega Donatello Genovese, avevano chiesto l’annullamento dei provvedimenti del ministro Speranza e del presidente Bardi per “eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione, carente istruttoria, disparità di trattamento, sproporzione, ingiustizia manifesta”. I provvedimenti impugnati -secondo gli avvocati- violavano il fondamentale principio comunitario di proporzionalità, come definito dalla normativa sovranazionale ed erano in contrasto anche col principio di ragionevolezza, sancito dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.