Inps, reddito di emergenza (ReM): riconosciuti altri tre mesi agli aventi diritto

La domanda potrà essere trasmessa esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021. Chia ha diritto e chi no

Il cosiddetto “decreto sostegni” dello scorso 22 marzo ha previsto il riconoscimento di tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

Il beneficio sarà riconosciuto – a domanda – ai nuclei familiari in condizioni di

difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente. Il provvedimento prevede la possibilità di erogare il beneficio:

  • ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;
  • a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Il Rem può essere richiesto all’Inps entro il termine perentorio del 30 aprile 2021.

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line attraverso i seguenti canali:

  • il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (solo se se ne è già in possesso: si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;
  • gli Istituti di patronato

La domanda potrà essere trasmessa con le suddette modalità esclusivamente dal 7 al 30 aprile 2021.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

  • il richiedente il Rem deve essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.
  • un valore del reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020) inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza:
  • un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.In caso di nuclei con presenza di minorenni, rileva l’ISEE minorenni, in luogo di quello ordinario.

 Il Rem non è compatibile:

  • con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;
  • con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
  • con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Solo in particolari casi la norma prevede la possibilità di riconoscere il beneficio a coloro che abbianmo terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio

2021 le prestazioni NASpI e DIS-COLL e avere un ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, inferiore a una determinata soglia.

Si tratta, in sostanza, di una prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, condizionata alla verifica dello stato di bisogno del richiedente (valutata tramite l’indicatore ISEE) e al rispetto di una serie di requisiti di compatibilità, di seguito indicati:

  • il membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL nel periodo di riferimento deve essere residente in Italia al momento di presentazione della domanda;
  • al momento della presentazione della domanda, deve essere presente una DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Per il diritto al Rem è necessario che il membro del nucleo familiare che ha terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni sopra specificate e ha un ISEE non superiore ai 30.000 euro, non sia titolare:

  • di una delle indennità COVID-19;
  • alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni) di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
  • alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Inoltre, la corresponsione del Rem è incompatibile con l’intervenuta riscossione, in relazione allo stesso periodo, del Reddito o della pensione di cittadinanza.