Eolico in Basilicata: quel maledetto progetto che devasta il territorio

Energia rinnovabile, reti elettriche e Terna Spa tra giustizia e legalità

Il progetto infrastrutturale energetico della società Terna S.p.A., denominato Trasversale Lucana, riguarda l’area Nord della provincia di Potenza, per il modo in cui si sviluppa nel territorio di sette Comuni interessati, può essere rappresentato come una Piovra elettrica che divora “queste lande desolate”; così come è scritto nel progetto, in riferimento alla localizzazione di quest’opera, che favorisce solo ed esclusivamente lo sviluppo delle fonti di energie rinnovabili (FER), in modo selvaggio e non programmato, precludendo ogni aspettativa di sviluppo sostenibile, che possa fare da argine ad un ulteriore spopolamento e calo demografico della Regione.

Per entrare nel merito della questione, bisogna ricorrere ad un paradosso: sarebbe sostenibile la pretesa di un cittadino di Napoli di allacciare la propria utenza domestica all’acquedotto di Potenza? Sembra proprio di no, tale pretesa è assurda. Ma in Basilicata tutto è possibile. Una minuscola società Srl, di poche migliaia di euro, chiede un’autorizzazione regionale ai sensi dell’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 per un parco eolico di tredici aerogeneratori per una potenza complessiva pari a 44,2 MW; nel corso dell’iter procedurale, le dimensioni dell’impianto (per carenza di vento, a quanto sembra), vengono ridotte a dieci aerogeneratori e la potenza dimezzata a soli 20 MW; però, con una formula incomprensibile, le vengono autorizzate, come opere connesse, infrastrutture energetiche che si sviluppano su 50 km, da Pietragalla a Genzano di Lucania, per un impegno finanziario superiore al costo del parco eolico.

Per capire meglio, un passo indietro

L’anomalia di questa autorizzazione è concentrata nell’attribuire la proprietà di queste infrastrutture a Terna S.p.A., ma il titolo autorizzativo è attribuito alla società Serra Carpaneto srl. Per questa ragione la procedura sarebbe inficiata alla fonte, anche perché quel piano infrastrutturale energetico viene integrato in un progetto produttivo e come tale valutato in violazione dell’articolo 11, comma 5 del TU n. 152/2006, che implica per legge l’annullamento; invece, ai sensi dello stesso TU, Allegato II – Progetti di competenza statale, punto 4, e del DM 10/09/2010, punto 3.2, implicherebbe la nullità dell’atto autorizzativo per difetto di attribuzione di competenze amministrative, erroneamente esercitate dalla Regione che non era legittimata ad autorizzare opere di competenza statale. Tanto è vero che per sanare questo “abuso”, nel 2016 fu varata la legge regionale n. 18 che un mese dopo fu impugnata dal governo Renzi, per difetto di competenza.

La Trasversale Lucana, un progetto che devasta

Il progetto della Trasversale Lucana sarebbe sbagliato all’origine, poiché i due elettrodotti paralleli a distanza di 45 m e lunghi 50 km, tecnicamente potevano essere concentrati in un solo elettrodotto, con enormi benefici: drastica riduzione dei campi elettromagnetici indotti, dimezzamento della superficie agricola asservita e riduzione della lunghezza complessiva di sviluppo della rete. Le stazioni elettriche di convogliamento da quattro, potevano ridursi a due; ma l’obiettivo di fondo di chi ha gestito quest’opera forse era di alimentare in modo selvaggio sia l’eolico, grande e piccolo, che successivamente il fotovoltaico nei terreni agricoli, facendo diventare la Basilicata a tutti gli effetti esclusivamente un hub energetico che induce alla desertificazione e spopolamento del territorio.

A partire dal 2013 queste dinamiche determinate dalle autorizzazioni uniche regionali sono state evidenziate da alcuni gruppi politici e il 3 novembre del 2016 un portavoce dei Fratelli d’Italia della città di Avigliano, tuonava “Contro questa vera e propria invasione non servono chiacchiere e deliberati di testimonianza, ma atti e azioni concrete”. Dove sono adesso e cosa fanno questi politici?

Il Dipartimento Ambiente-Ufficio Energia con un documento del 12 febbraio 2018 prot. n. 26426/AF, in risposta a un’interrogazione del consigliere regionale Leggieri,  afferma che “le soluzioni progettuali alternative sono state valutate e sono state adottate quelle che, con il minor impatto sul territorio possibile, meglio garantiscono la soddisfazione delle esigenze di integrazione delle rinnovabili”. Inoltre, il funzionario scrivente, ritiene che “il gestore della rete (Terna) ha dato seguito a quanto previsto dalle linee guida indicando nel preventivo di connessione le opere necessarie all’immissione sulla rete dell’impianto eolico da autorizzare, tenendo conto in modo coordinato anche delle altre richieste di connessioni di impianti riferite alla medesima area e tali opere sono state sottoposte ad autorizzazione unitamente all’impianto eolico ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/03”.

Ha ragione il funzionario della Regione?

Queste contestabili affermazioni seguono un rocambolesco discorso che parte dall’art. 1 octies della Legge 129/2010 secondo cui le opere di connessione alla RTN (Rete di Trasmissione nazionale) sono le risultanti del preventivo (STMG) rilasciato da Terna al produttore; poi per rafforzare questa tesi, si attacca alle linee guida del DM 10/09/2010, punto 3.1, per inerpicarsi al D. Lgs. 28/2011 art. 4, comma 4, che prevede che “i gestori di rete per la realizzazione di opere di sviluppo funzionali all’immissione e al ritiro delle energie prodotte da una pluralità di impianti (…) richiedono l’autorizzazione con il procedimento di cui all’art. 16 (…)”; poi confonde il comma 4 con il comma 1 dell’art. 16 del D.Lgs. 28/2011: “la costruzione e l’esercizio delle opere di cui all’art. 4, comma 4, sono autorizzate dalla Regione competente su istanza del gestore di rete; e per giustificare l’operato dei funzionari regionali nel merito, prende a sostegno una sentenza del Tar Campania n. 2504/2016, riferita ad un parco eolico che non era funzionale senza le connessioni alla RTN, invece, il parco eolico della società Serra Carpaneto (DGR 279/2013), di cui risulta essere opera connessa la Trasversale Lucana, funziona ugualmente da svariati anni senza la connessione prevista dall’autorizzazione unica regionale.

Un ragionamento che non convince

Le forti criticità legate alla procedura sono facilmente rilevabili:

  1. Le opere connesse di rete sono comprese nell’autorizzazione, solo se computate nel preventivo di connessione (STMG), altrimenti che preventivo sarebbe? Nel caso in esame non sono state computate;
  2. Nella gerarchia delle leggi il D.Lgs. 28/2011 ha una maggiore valenza della L 129/2010 art. 1 octies, poiché è successivo e recepisce una direttiva europea;
  3. Nella fattispecie della Trasversale Lucana non sono i gestori di rete che richiedono l’autorizzazione, bensì la società del parco eolico Serra Carpaneto, in violazione dell’art. 4, comma 4 e comma 3 del D.Lgs. 28/2011, al fine, forse, di eludere la normativa di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale, della salute e della pubblica incolumità, nell’ambito della valutazione di impatto ambientale, le opere autorizzate non sono state valutate in termini cumulativi;
  4. L’art. 16 comma 1 del D.Lgs. 28/2011 conferma che è sempre su istanza del gestore delle reti elettriche che la Regione autorizza gli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche; il comma 4, a cui si riferisce il funzionario regionale, riguarda la costruzione di opere e infrastrutture della rete di distribuzione che non ha nulla a che vedere con la Trasversale Lucana di Terna;
  5. Il funzionario omette di citare l’art. 17 del D.Lgs. 28/2011 che è espressamente riferito agli interventi per lo sviluppo delle opere di Terna, le quali risultano necessarie per assicurare il ritiro dell’energia da impianti FER, già in esercizio. Questo è il nocciolo della questione: i funzionari avrebbero violato la legge per favorire lo sviluppo selvaggio delle FER e delle opere di Terna;
  6. Le stazioni elettriche e il doppio elettrodotto a 150 kV della Trasversale Lucana, già negli atti procedurali dell’autorizzazione DGR 279/2013, vengono dichiarati di proprietà di Terna e di conseguenza dovevano essere presenti nei piani di sviluppo (PdS) approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, come prevedono:
  • l’art. 9, comma 1, lettera d, del Decreto 20 aprile 2005 del Ministero delle Attività Produttive;
  • l’art. 17, comma 1 e comma 2 del D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011;
  • l’art. 36, comma 12 del D.Lgs. n. 93 del 1° giugno 2011.
  1. Il suddetto piano di sviluppo (PdS) della rete nazionale di Terna deve essere approvato annualmente dal MISE e sottoposto a un’articolata procedura di verifica di assoggettabilità ambientale strategica secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 al fine di accertarsi se il piano va sottoposto a procedura VAS, oppure no.

 

Arriva il Tar, ma…

La sentenza del Tar Basilicata n. 466 del 01/06/2019 impone alla Regione Basilicata di prorogare la valutazione di impatto ambientale, relativa alle opere di connessione alla rete elettrica nazionale di Terna e del parco eolico, Serra Carpaneto, sulla base del principio dell’unicità di progetto secondo cui non possono essere valutati separatamente. Anche in questo caso qualcosa non quadra.

Il principio dell’unicità della valutazione degli effetti ambientali sarebbe smentito dalla disciplina del procedimento di autorizzazione unica, che espressamente prevede il richiamo alla duplice competenza per il rilascio del parere ambientale, così come disciplinato dal DM 10/09/2010, punto 3.2, che nel caso di opere connesse contempla il rilascio del duplice parere di VIA, regionale e statale.

Il parco eolico Serra Carpaneto è già operativo da qualche anno senza le opere connesse, inserite nell’autorizzazione unica regionale, e queste non sono infrastrutture indispensabili al funzionamento del parco, inoltre, l’autorizzazione unica regionale è stata da tempo svuotata dalle opere pertinenti alla Trasversale Lucana di Terna con le volturazioni, in quanto opere già dichiarate di proprietà di Terna negli atti procedurali, vengono poi assegnate alla stessa, configurando un’opera autonoma.

Non si capisce la prorogatio infinita delle autorizzazioni a questo parco eolico e alle opere connesse di Terna, se ne riscontrano ben sei, più la richiesta di proroga del 19 gennaio 2018 volta ad ottenere la proroga di 24 mesi a partire dal 12 marzo 2018 fatta da Terna, al fine, probabilmente, di addebitare alla Regione la mancata realizzazione dell’opera e aprire un contenzioso.

La sentenza del Tar è salomonica, nel senso che non riconosce per intero le attese di Terna, ma assegna alla Regione Basilicata l’obbligo “di pronunciarsi espressamente sulla domanda di proroga dell’efficacia della VIA, ex DGR n. 279 del 12 marzo 2013; quanto sentenziato dal Tar rappresenta la sintesi di una decisione che non chiarisce completamente: ci sarebbero illogicità manifeste e false rappresentazioni, come quelle presentate da Terna il 19 luglio 2018 nella relazione ambientale attestante che il quadro paesaggistico-ambientale non aveva subito rilevanti modifiche rispetto al 2013. Infatti le illogicità riguarderebbero:

  1. La stazione Terna di San Nicola di Pietragalla che non è stata realizzata poiché presenta evidenti criticità nel contesto ambientale di una zona antropizzata;
  2. L’elettrodotto, o meglio i due elettrodotti, la cui realizzazione è stata sospesa per abusivismo edilizio;
  3. Il voltaggio della tensione degli elettrodotti a 150 kV che è di competenza esclusivamente statale ai sensi dell’Allegato II – Progetti di competenza statale, punto 4, del Testo Unico sull’Ambiente n. 152/2006;
  4. La tipologia dei due elettrodotti in parallelo a 45 m di distanza l’uno dall’altro è improntato a un eccessivo consumo di suolo fertile, rappresenta un modulo costruttivo inadatto, eccessivamente invasivo e pericoloso nei territori interessati, specie nell’Alto Bradano, ne bastava uno fatto bene;
  5. La titolarità dichiarata delle opere di Terna nelle procedure autorizzative;
  6. L’estensione delle infrastrutture nel suo complesso, poiché interessa piani sovraordinati di sette Comuni, obbligava inesorabilmente una pianificazione e l’applicazione della procedura ministeriale di valutazione ambientale strategica (VAS) correlata a una valutazione di impatto ambientale (VIA);
  7. La localizzazione della stazione elettrica, in particolare di San Nicola di Pietragalla e di Oppido Lucano, sia singolarmente, che in cumulazione con le altre due stazioni, la miriade di sottostazioni elettriche di utenza e i doppi elettrodotti che le connettono, non sono state interessate da una specifica Valutazione di Impatto Ambientale (VIA cumulativa), nonostante la vastità dell’opera, la vicinanza dei centri abitati e la peculiarità della zona sia sul piano ambientale che paesaggistico; infatti, la società Serra Carpaneto srl non ha presentato alcuno studio di impatto ambientale che interessasse specificatamente queste opere elettriche, pur essendo parte integrante dell’intero progetto eolico. A conferma di questa tesi, l’Ufficio di Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata in un documento n. 23AB.2018/D.00323 del 13/04/2018, a pag.9 di 20, in relazione alla stazione elettrica di San Francesco di Oppido dichiara che, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, non sono stati rispettati i vincoli ambientali perché dista meno di 500 m dall’argine del Fiume Bradano in violazione delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici ex R.D. n. 1775/1933; lo stesso discorso vale per la stazione elettrica di Genzano – Cacciapaglia attigua all’antica Via Appia e in violazione dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 per il Castello monumentale Federiciano di Monteserico, che è passato in sordina nelle autorizzazioni regionali.

In merito il Tar Basilicata con sentenza n. 477 del 3 agosto 2013 aveva rilevato un deficit di valutazione di impatto ambientale del C.T.R.A. riferito alla stazione Terna di Montemilone, ma aveva obbligato la Regione a fare qualcosa che non gli competeva, così come riconosciuto dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato.

Alla fine, le contorsioni giuridiche sconfiggono la giustizia

In questo tortuoso iter procedurale si intuisce la forzatura di inserire un gran numero di opere elettriche, anche se non necessarie all’esigenza del singolo impianto, al fine di ottenere “quattro piccioni con due fave” poiché le stazioni sono quattro, gli elettrodotti sono due e c’è un solo parco eolico in autorizzazione.

In modo analogo alle situazioni ambigue e irrisolvibili create dall’autorizzazione unica regionale (DGR 279/2013) relativamente alle opere della Trasversale Lucana, i funzionari della Regione Basilicata, autorizzano nell’ambito del parco eolico – Piano delle Tavole nel Comune di Banzi, quella che possiamo definire la Trasversale Lucana bis, vale a dire il raddoppio ingiustificabile dell’elettrodotto Genzano-Tricarico di Terna, avente le stesse caratteristiche inadeguate, invasive e insicure del primo, tanto è vero che in prossimità non si può sostare più di quattro ore e in condizioni di pioggia o eccessiva umidità, una persona al centro dei due elettrodotti diventa elemento conduttore.

Il 2 agosto 2019, l’associazione ambientalista lucana, E.H.P.A. Basilicata, ha protocollato al Dipartimento Ambiente e Ufficio Energia della Regione Basilicata un esposto riguardante: dichiarazione di pubblica utilità e imposizione del vincolo preordinato all’asservimento coattivo, autorizzazione unica regionale DD 73AD.2013/D.00528 del 23/07/2013, di cui si rileverebbe la nullità degli atti e un possibile abuso d’ufficio degli Enti preposti al rispetto delle leggi vigenti, per consolidare atti espropriativi nulli, in assenza di elementi essenziali all’efficacia della procedura di asservimento-esproprio, secondo il DPR 327, la variante urbanistica obbligatoria per legge, nelle autorizzazioni della Regione Basilicata viene abusivamente sostituita dalla conformità urbanistica dell’opera.

L’aggravante di questo modus operandi risiede nel tentativo, divenuto realtà, di portare in un’autorizzazione regionale opere elettriche della RTN che devono essere richieste per protocollo di legge, dalla società Terna, in qualità di gestore monopolista della Rete di Trasmissione Nazionale. Inoltre, ricorrere all’istituto giuridico dell’esproprio per pubblica utilità di queste opere infrastrutturali, nel modo in cui lo applica la Regione Basilicata, giustifica “le difficoltà incontrate durante le attività di asservimento bonario dei terreni” da parte di Terna: la pubblica utilità delle reti infrastrutturali appare fittizia.

Ma tutte queste osservazioni critiche, finalizzate ad evitare il peggio, sono servite a niente. Di recente, nel febbraio 2021, la Giunta regionale delibera una proroga del termine di validità del giudizio di compatibilità ambientale rilasciato nel 2013. La proroga riguarda la parte relativa alle opere connesse e alle infrastrutture di un Parco eolico già realizzato, e in funzione da circa 5 anni, dalla Serra Carpaneto srl e richiesta da Terna Spa. Ecco qui la Delibera.

In questa terra, tra legalità e giustizia non pare ci sia un rapporto armonico. Anzi, la giustizia invocata dai cittadini e dai territori, soccombe ai formalismi e alle contorsioni giuridiche e ammnistrative di quella che alcuni chiamano “legalità”.

Terna
Terna