Diffamazione a mezzo stampa, il gip dà ragione a Basilicata24

L'ordinanza del giudice Antonello Amodeo che dichiara inammissibile l’opposizione all’archiviazione in un procedimento per diffamazione nei nostri confronti intentato da Donato Macchia

Tra le querele per diffamazione di cui siamo spesso destinatari per causa del nostro lavoro, alcune riguardano la lunga inchiesta sull’eolico selvaggio in Basilicata. Ebbene, alcuni articoli di questa inchiesta ci hanno portati a processo, per gli altri siamo in attesa di sapere dove ci porteranno. La vicenda riguarda uno degli articoli dell’inchiesta sull’eolico selvaggio che, per analogia, speriamo, coinvolga anche gli altri articoli sui quali pendono processi e querele: “al giornalismo d’inchiesta è riconosciuta ampia tutela ordinamentale”. Lo scrive il giudice Antonello Amodeo, nell’ordinanza che dichiara inammissibile l’opposizione all’archiviazione di un procedimento per diffamazione nei nostri confronti. Il Pm aveva già chiesto l’archiviazione, ma la parte si è opposta. Oggi, con quest’ordinanza datata 20 luglio 2022, si apre uno scenario di giustizia e di tutela della libertà di stampa. A querelarci, nel caso in questione, è stato l’imprenditore dell’eolico Donato Macchia.

A parte le ragioni di merito espresse dal giudice, di notevole interesse è il richiamo alla giurisprudenza della Suprema Corte che, in materia di diffamazione e giornalismo “riconosce ampia tutela ordinamentale al giornalismo d’inchiesta, il quale implica il minor rigoroso apprezzamento della veridicità della notizia e valorizza il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e di buona fede unitamente alla maggiore accuratezza possibile nella ricerca delle fonti (…) Secondo questa Corte il giornalismo di denuncia è tutelato dal principio costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero in contesti in cui sussiste l’interesse pubblico all’oggetto dell’indagine giornalistica ed il diritto della collettività  ad essere informata non solo sulle notizie di cronaca ma anche sui temi sociali di particolare rilievo attinenti la libertà, sicurezza e salute ed altri diritti di interesse generale. In questa prospettiva è scriminato il giornalista che eserciti la propria attività mediante la denuncia di sospetti di illeciti, allorquando tali sospetti, secondo un apprezzamento caso per caso riservato al giudice di merito, non siano obiettivamente del tutto assurdi ma risultino espressi in modo motivato e argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti”.

È evidente che, oltre le motivazioni di merito riferite all’articolo “incriminato”, l’ordinanza riconosce a Basilicata24 un lavoro di denuncia “motivato, argomentato sulla base di elementi obiettivi e rilevanti.”

È quello che proviamo a fare sempre con le nostre inchieste tutte scritte sulla base di severe argomentazioni, di dettagliata documentazione a riscontro delle argomentazioni e dell’informazione fornita all’opinione pubblica.

Già pubblicato il 22 agosto 2022