Posizioni organizzative Regione Basilicata, “delibera e bando sono illegittimi”
Chiesto l’annullamento in autotutela
“La Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Basilicata n. 2023/00184 con cui è stata approvata la rivisitazione degli incarichi di posizione organizzativa, risulta viziata di palese illegittimità, constatato che nello specifico di determinate tipologie di incarico non sono state espletate le prescritte procedure preliminari all’indizione, è stato pubblicato il bando che prevede tra l’altro posizioni, attestate presso Uffici non afferenti la Direzione Generale salute e Politiche della Persona, anzi con riferimento ad una ipotetica riorganizzazione che allo stato attuale ed ancora ad oggi non risulta approvata dalla Giunta Regionale, oggetto di confronto sindacale con osservazioni molto puntuali e cogenti ed inoltre, il bando fa riferimento a due posizioni organizzative da assegnare alla Direzione Politiche agricole il cui riferimento è totalmente assente in delibera; inoltre con riferimento a tutti gli incarichi previsti in Delibera, sono state violate le normative contrattuali vigenti”.
Ad evidenziare la vicenda è Carlo Gilio, ingegnere componente Rsu della Cisl della Regione Basilicata il quale spiega ancora: L’intero impianto deliberativo sottende ad una interpretazione del tutto singolare della norma contrattuale (forse volutamente ed impropriamente attenete ad una voluta elusione della stessa), atteso che l’atto è stato approvato due giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dall’ articolo 21 comma 1 del CCNL 2019 2021, che sopprime l’istituto delle posizioni organizzative e introduce gli incarichi di elevata qualificazione.
A tal proposito, in ragione dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, si dubita della legittimità del conferimento dei predetti incarichi, nonostante siano stati banditi prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL, ma che fanno riferimento a posizioni ancora oggi inesistenti e atteso che non sono stati neanche stabiliti, ai sensi dell’art. 18 comma 1 CCNL, i criteri generali ivi previsti.
In riferimento pertanto all’assunto contrattuale, i criteri generali non sono stati trasmessi alle organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 5 comma 3 lettera d) ed e), come anche i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione e quelli per la graduazione dei medesimi incarichi.
Queste considerazioni, per altro a conoscenza delle organizzazioni sindacali, sarebbero dovute essere già oggetto di verifica da parte del Segretario della Giunta, il quale dovrebbe essere l’organo di controllo di legittimità tecnica dell’operato della Giunta che, in maniera quanto meno inopportuna, ad oggi purtroppo corrisponde, al Capo di Gabinetto del Presidente, con la conseguente commistione e confusione tra controllore e controllato e tra potere politico e amministrativo. Ma preme sottolineare che l’atto in questione nasce dalla Direzione Generale Risorse Umane, che anch’essa corrisponde al Dirigente dell’Ufficio Risorse Umane proponente della proposta di deliberazione, valutata anche dalle Posizioni organizzative dello stesso Ufficio.
Alla luce di tali argomentazioni si chiede alla Giunta Regionale di annullare in autotutela i predetti atti e quelli conseguenti. Con riserva di adire le competenti vie legali a salvaguardia degli interessi dei dipendenti cui mi onoro di rappresentare.