Ospedale San Carlo, il dg Giuseppe Spera risponde alle nostre domande
L’Azienda Ospedaliera San Carlo interviene sulle questioni poste dalla nostra testata a proposito della Cardiochirurgia. Qualcosa, però, non quadra
Di seguito la risposta del direttore generale dell’Aor San Carlo allenostre domandesulla Cardiochirurgia dell’ospedale di Potenza.
“Nel richiamato articolosi afferma che “Il primario di Cardiochirurgia dell’ospedale San Carlo di Potenza, Giampaolo Luzi, si dimette dall’incarico. Il posto rimane vacante dal 16 settembre scorso”. Tale affermazione è errata. Basta far riferimento alla determinazione n. 2024/D.01156 del competente Ufficio Gestione Risorse Umane aziendale per rilevare come, a causa del “periodo di prova, pari a sei mesi a decorrere dalla data 16.09.2024”, solo “in data 15.03.2025 sarà risolto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del Dott. Luzi Giampaolo, salvo il reintegro in servizio previsto dal citato art. 16, comma 9”.
Ciò significa, evidentemente, che dal 16 settembre 2024 e fino al 15 marzo 2025 – nel rispetto delle previsioni del CCNL di riferimento – il dott. Luzi risulta semplicemente ‘assente’ dal proprio incarico e non cessato. Pertanto, ricorrono le ipotesi di sostituzione per assenza del titolare previste dal medesimo Contratto Collettivo Nazionale «Area Dirigenziale Sanità», in base alle quali le funzioni vicarie sono espletate dal sostituto individuato dal medesimo titolare di incarico.
Nel caso specifico, i nominativi individuati quali propri sostituti da ciascun responsabile di unità organizzativa -incluso il dott. Luzi- sono riportati in allegato alla deliberazione n. 2024/00287; nessuno ha mai segnalato irregolarità nel procedimento seguito dal dott. Luzi per la individuazione del vicario. Per gli stessi sostituti “la funzione vicaria diviene immediatamente operativa contestualmente all’assenza del titolare, senza ulteriore comunicazione da parte dell’Azienda”.
Per le motivazioni dette totalmente infondata risulta anche l’asserzione “al momento un reparto delicatissimo dell’ospedale è senza primario e il vertice del San Carlo a quanto pare non ritiene importante questa circostanza”, non essendo il posto del dott. Luzi disponibile prima del 15.03.2025. È, al pari, non corrispondente al vero che “le direzioni preposte pare abbiano preparato la delibera per avviare, come da norme di legge, di contratto collettivo e di regolamento, la suddetta selezione interna per l’incarico di sostituto del dimissionario” e che la stessa “sia stata ‘fermata’ dal direttore generale Giuseppe Spera”, non potendosi neppure ipotizzare un procedimento non in linea con quanto esposto. Nessuna “attesa del politico di turno” – offensiva e gratuita affermazione che si respinge con fermezza – ma esclusivamente rispetto delle regole.
Egregio direttore generale
La ringraziamo per la celere, e tuttavia niente affatto esaustiva risposta, ai nostri quesiti. Ci consenta di precisare alcuni aspetti della questione. Il fatto che il dottor Luzi possa tornare non c’entra niente. L’azienda è obbligata a conservargli il posto da dirigente e non quello da primario. Lei dovrebbe sapere che i medici non possono andare e venire a loro piacimento con grave nocumento per l’organizzazione dei reparti. Secondo la sua logica il primario entro i 6 mesi o anche 12 mesi di aspettativa potrebbe tornare in azienda e riprendere il suo posto da primario. Quindi lei, direttore Spera, non sa che se Luzi dovesse tornare ha diritto a riprendere il suo posto di medico dirigente non di primario. Deduciamo quindi che per tutto il periodo di aspettativa il reparto sarà senza primario effettivo. Perché secondo la sua logica è più importante aspettare i desiderata del medico in aspettativa anziché organizzare il reparto nel migliore dei modi. E il migliore dei modi sarebbe il concorso interno per la selezione del sostituto. E quindi lei anziché fare il concorso interno aspetta le decisioni del primario in aspettativa, pur sapendo (forse non lo sa) che l’eventuale rientro di Luzi sarebbe un rientro da ex primario e non da primario. La delibera che lei cita circa la nomina del sostituto per assenze temporanee conferma che non c’è stata alcuna comparazione curricolare come pure prevedono il contratto collettivo e il regolamento interno. Le norme si applicano non si citano a caso. Se si ragiona un attimo si capisce che le norme volte a tutelare la crescita professionale del medico non possono pregiudicare la corretta organizzazione dei reparti: il medico non può in assoluto arbitrio andare e venire da una azienda all’altra.
Il sostituto per assenze temporanee, che a partire dal terzo mese ottiene un bel salto retributivo, nominato senza alcuna comparazione, la cui nomina è affidata al primario sulla base non si sa di cosa (della fiducia?) è una pratica molto curiosa e non garantisce i cittadini né garantisce una migliore organizzazione del reparto che, dobbiamo ribadire, è senza. Con questo non criterio il rischio è che le guide dei reparti vengano affidate senza garanzia di selezione delle professionalità.
E veniamo al CCNL, l’articolo 25, comma 3 stabilisce: … nel caso di dirigente con incarico di direzione di struttura complessa: per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui al DPR 484/1997 e s.m.i., mediante attivazione di procedura selettiva espletata secondo i principi del comma 2, lett. a) e b), integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati, prioritariamente all’interno alla stessa struttura e, ove non sia possibile l’individuazione del sostituto all’interno alla stessa struttura, in subordine, mediante attivazione di analoga procedura selettiva, nella medesima disciplina, nell’ambito del dipartimento o distretto di appartenenza. La durata dell’intero periodo di sostituzione, per ciascun dirigente sostituto, può durare fino a nove mesi, prorogabili fino ad altri sei. Non sono consentiti ulteriori atti di sostituzione relativi al medesimo dirigente sostituto adottati oltre tale termine. Qualora non sia stato possibile completare le procedure sopra indicate, è attivabile una nuova procedura selettiva interna nel rispetto del criterio della rotazione ove applicabile. Ora, ci sembra di capire dalla sua nota che è inutile chiedere all’azienda la documentazione relativa alla comparazione perché quella comparazione, nonostante l’art. 25 che lei cita la preveda, non la vediamo. Certamente non è allegata alla delibera
Nella delibera da lei richiamata nella nota di risposta si citano norme, regolamenti, contratto che a quanto pare non sono stati applicati. Ripetiamo: le leggi non solo si citano nelle delibere, ma vanno applicate. Per quanto riguarda tutto il resto siamo a ripetere che: a) la nomina del sostituto per assenze deve essere sancita in seguito ad una comparazione interna tra tutti i medici titolati; b) trattandosi di aspettativa, il primario in caso di rientro entro i termini previsti dal CCNL riprenderà il suo ruolo di dirigente medico e non di direttore della struttura dipartimentale, quindi il primario non c’è; c) stabilito che non c’è, lei dovrebbe procedere immediatamente all’Avviso interno per la selezione del sostituto e subito dopo indire concorso pubblico nazionale per la selezione del nuovo primario effettivo. Non sappiamo se questo è un ragionamento complicato, ci pare che tuteli la corretta gestione di un reparto delicato. E “mantenere il posto” di Luzi fino a marzo 2025 che per qualche motivo potrebbe slittare fino a settembre 2025, ci sembra, ripetiamo illogico, e sa perché? Semplicemente perché quel posto Luzi non può mantenerlo da primario ma, ripetiamo, da dirigente medico. Ammesso e non concesso che lei abbia ragione, le sembra saggio tenere un reparto così delicato senza un primario selezionato attraverso le normali procedure di garanzia, per 6 mesi o anche 12 mesi? Come vede non abbiamo mai parlato di irregolarità, ma di mancata applicazione delle norme e di legittima preoccupazione per le sue convinzioni. Cordialità, Michele Finizio