Logo
Corte dei Conti Basilicata: sedici le citazioni a giudizio emesse nel 2025
Antonio Nenna

La relazione del Procuratore regionale Antonio Nenna all’apertura dell’anno giudiziario celebrata stamane 6 marzo

“Non può che confermarsi, in questa sede, l’impegno teso a combattere i fenomeni di mala gestio delle risorse pubbliche ed a perseguire l’obiettivo della legalità finanziaria”. Lo ha detto a conclusione della sua relazione il Procuratore Antonio Nenna”. Tra i dati richiamati in ordine all’attività della Corte nel corso del 2025, le citazioni emesse.

“Le citazioni (n. 16) emesse nel – ha detto Nenna – hanno interessato una variegata tipologia di fattispecie di danni erariali di diverso rilievo socio-economico, tutte di una certa complessità. Tra queste vanno indicate per le loro peculiarità (tipologia ed entità del danno, amministrazione danneggiata, natura del rapporto di servizio) quelle che seguono:

  1. Assume rilievo paradigmatico la citazione relativa alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma (Co.Tr.A.B.), con un danno complessivo contestato di euro 10.598.398,42. Tale citazione riguarda 24 l’erogazione di considerevoli somme all’Azienda di Trasporto pubblico locale a titolo di interessi per ritardo nei pagamenti dei corrispettivi del contratto di servizio sottoscritto dalle province di Potenza e Matera. La Regione Basilicata, con l’intento dichiarato di voler chiudere i contenziosi sorti tra le province e il COTRAB, ha erogato all’Azienda di trasporto interessi moratori ex legge n.231/2002 in luogo dei ben più bassi interessi legali previsti dal contratto e nonostante il contenzioso con la Provincia di Matera fosse stato definito in primo grado con sentenza che certificava come dovuti solo gli interessi legali e non già quelli moratori. Peraltro, prima dell’emissione della citazione i contenziosi risultavano ancora pendenti. La contestazione di danno, pari all’importo degli interessi moratori liquidati detratti gli interessi legali dovuti, è stata effettuata a titolo di dolo.
  2. Sono stati poi contestati illeciti nei lavori di riqualificazione di un complesso edilizio con adeguamento sismico ed efficientamento energetico nel comune di Balvano, effettuati con i fondi complementari del P.N.R.R. (danno euro 543.636,00). Ad avviso della Procura sussiste distrazione di fondi complementari del PNRR che il Comune di Balvano ha ricevuto per il tramite della Regione Basilicata, dichiarando di effettuare lavori di demolizione e ricostruzione di due edifici – destinati all’edilizia popolare – in “nZeb” (zero emissioni). La Procura ha contestato il danno pari al contributo ricevuto per aver utilizzato i fondi per la demolizione già parzialmente realizzata con altri fondi già ricevuti dalla Regione e per aver realizzato un solo edificio. Invero il secondo edificio che l’ente si era vincolato a realizzare è stato completato solo all’esterno e non è certificabile sotto il profilo dell’efficienza energetica. Va evidenziato che i contributi sono stati erogati in base alle opere che gli enti si obbligavano a realizzare. La contestazione di danno è stata effettuata a titolo di dolo.
  3. Ulteriore citazione degna di menzione è quella relativa a illegittimità nell’iter di nomina di 3 Direttori regionali e 1 Dirigente, tutti soggetti esterni all’amministrazione regionale di Basilicata (danno euro 25 227.436,67). La citazione riguarda le procedure di nomina in violazione delle disposizioni del d.lgs. n.165/2001 sugli incarichi esterni. Invero, la Giunta regionale ha effettuato le nomine senza la preventiva necessaria verifica delle professionalità interne ed in violazione delle stesse procedure di cui si è autonomamente dotata. Il danno contestato è pari alla differenza economica tra il costo degli incarichi interni e la nomina di soggetti esterni ed è stato contestato a titolo di dolo atteso i numerosi rilievi formulati nel corso degli anni dalla locale Sezione di controllo della Corte dei conti e in ragione di precedente istruttoria avente il medesimo oggetto, poi archiviata con la chiara precisazione che “le ulteriori nomine di dirigenti esterni ad esito di procedimenti difformi rispetto a quanto voluto dalla legge, regionale o statale, dovrebbero essere traguardate con diverso e più rigoroso scrutinio dell’atteggiamento psicologico degli agenti, essendo stata chiarita oltre ogni ragionevole dubbio quantomeno la necessità di procedere previa verifica del ruolo dirigenziale dell’ente”.
  4. Va, altresì, segnalato il giudizio erariale instaurato (per dolo eventuale o, in subordine, per colpa gravissima) nei confronti di un dirigente della Regione Basilicata, cui risulta imputabile (unitamente ad altri soggetti, nei cui confronti però è maturata la prescrizione) la protrazione di una convenzione con soggetto privato, fornitore di servizi informatici, che l’organo inquirente ha ritenuto solo apparentemente operativa per l’amministrazione, nulla (per inesistenza ovvero impossibilità dell’oggetto), connotata da plurimi profili di illegittimità o, comunque, di radicale inutilità. Detta convenzione è stata, tra l’altro, sospesa a seguito dei rilievi proposti dall’Autorità nazionale anticorruzione e mai più riattivata. La Procura ha individuato un danno totale per la Regione Basilicata pari a euro 309.784,10, formulando negli atti introduttivi del giudizio una richiesta di euro 232.338,07 in considerazione del contributo causale ovvero, nell’ipotesi subordinata di riconoscimento di una minimale utilitas, di euro 187.500,00.
  5. In un altro caso, il convenuto si appropriava indebitamente della somma di euro 399.122,54, in danno del Comune di Gorgoglione (MT), delle quali 26 aveva la disponibilità per ragioni di servizio (in qualità di Responsabile dell’area finanziaria). In particolare, emetteva mandati di pagamento e liquidava gli importi su conti correnti bancari privati cointestati con la moglie, simulando pagamenti per importi IVA dovuti all’Agenzia delle Entrate. Con sentenza n. 85/2025, la Sezione giurisdizionale della Basilicata, ha accolto integralmente la domanda proposta dalla Procura regionale, condannando il convenuto al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno.
  6. Altra citazione riguarda il caso in cui il convenuto si impadroniva indebitamente della somma di euro 158.238,27, in danno dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle quali aveva la disponibilità in quanto titolare di una ricevitoria del lotto. In particolare, ometteva di riversare le somme riscosse dalle giocate del lotto, trattenendole indebitamente e impiegandole nel gioco d’azzardo. La condotta appropriativa veniva realizzata in un arco temporale prolungato, durante il quale il convenuto utilizzava sistematicamente il denaro incassato per finalità personali, in violazione degli obblighi di gestione e di rendicontazione commessi alla propria attività commerciale. L’imputato dichiarava di essere affetto da un grave disturbo della personalità, riconducibile ad una forma di ludopatia. Con sentenza n. 78/2025, la Sezione giurisdizionale, accogliendo integralmente la domanda proposta dalla Procura regionale, ha condannato il convenuto al pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno.
  7. Si è realizzato, poi, il caso in cui l’indagine della Procura regionale è stata avviata in relazione a plurimi fatti e condotte illecite riguardanti l’indebita percezione, da parte dei due convenuti, di contributi pubblici finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive concessi dalla Provincia di Matera e dalla Regione Basilicata per un importo complessivo di euro 84.674,14. Con sentenza n. 1/2026, la Sezione giurisdizionale ha accolto integralmente la domanda proposta dalla Procura condannando i convenuti al risarcimento del danno in favore delle amministrazioni danneggiate. Significativo è anche il dato relativo ai giudizi di conto (124) e a quelli per mancata resa di conto, compilazione del conto d’ufficio e applicazione della relativa sanzione (41). Nel corso dell’esercizio trascorso, l’attività inquirente della Procura Regionale ha mantenuto un focus rigoroso sulla verifica dei conti giudiziali resi dai tesorieri e dagli agenti contabili degli enti locali. L’istituto del giudizio di conto si conferma pilastro ineludibile della trasparenza amministrativa, agendo come presidio volto ad assicurare la regolare gestione del denaro pubblico e la corrispondenza tra le risultanze contabili e le consistenze di cassa.

“Le istruttorie condotte hanno evidenziato, in diversi contesti comunali – ha concluso Nenna – il permanere di criticità legate alla ritardata o incompleta resa del conto, nonché alla mancata regolarizzazione di sospesi di cassa risalenti nel tempo. Tale inerzia non rappresenta una mera irregolarità formale, ma un vulnus alla certezza dei bilanci che ha indotto questa Procura a promuovere con determinazione i relativi giudizi per la parificazione, attivando, laddove necessario, i poteri di sollecitazione della applicazione della sanzione, in caso di persistente mancata resa del conto da parte dell’agente contabile, e di compilazione del conto d’ufficio con spese a carico dello stesso. L’obiettivo rimane duplice: da un lato, la salvaguardia dell’integrità del patrimonio degli enti territoriali e, dall’altro, la stimolazione di una cultura della rendicontazione che sia reale strumento di accountability e non un mero adempimento burocratico.” Qui la relazione integrale