Basilicata24 non ha diffamato Total: “il giornalismo d’inchiesta svela fatti o retroscena di interesse pubblico”
Archiviate le querele della multinazionale francese contro i giornalisti Giusi Cavallo, Michele Finizio, Eugenio Bonanata
Il 4 maggio 2021 la Total E&P Italia Spa querela i giornalisti di Basilicata24 Giusi Cavallo, Michele Finizio, Eugenio Bonanata e l’agricoltore di Corleto Perticara, Mario Luigi Lauria per diffamazione aggravata a mezzo stampa. Oggetto della querela alcuni articoli, editoriali e inchieste pubblicati nel corso di un paio di anni e ritenuti gravemente diffamatori dalla multinazionale francese. Nel frattempo il giornale continua a pubblicare altri articoli, anche questi ritenuti diffamatori dalla Total la quale sporge altra querela il 26 luglio 2021. La Total E&P Italia Spa, querela nuovamente i giornalisti di Basilicata24 il 12 novembre 2021. Insomma, una sequenza senza precedenti. La multinazionale il 15 marzo 2022 chiede alla Procura di Potenza la riunione dei procedimenti.
Quali sono gli articoli che hanno disturbato la Total?
Quasi tutti gli articoli e le inchieste pubblicati tra il 2021 e il 2022, in tutto 22 articoli, tra i quali:
La richiesta di archiviazione e l’opposizione della Total
Il 27 marzo 2025 la Pm titolare del fascicolo, Elena Mazzilli, chiede l’archiviazione al Gip. La Total, il 15 maggio 2025, si oppone alla richiesta chiedendo: “che il Gip voglia respingere la richiesta di archiviazione e voglia in via principale disporre che il Pm formuli l’imputazione ai sensi dell’art. 409, comma 5, del c.p.p., in via subordinata indicare al pm le indagini suppletive…”
Fine della storia
Il giudice Antonello Amodeo, il 23 luglio 2026, a seguito di udienza in Camera di Consiglio, dichiara inammissibile l’opposizione e dispone l’archiviazione del procedimento. Importanti, per tutto il giornalismo italiano, le motivazioni espresse dal giudice a fondamento della decisione. Qui riportiamo alcuni stralci dell’ordinanza. Scrive il giudice:
Il presente procedimento nasce da tre denunce-querele, rispettivamente del 4.5.2021, 26.7.2021 e 11.11.2021, in cui l’opponente denuncia una serie di articoli reputati diffamatori sia nel contenuto, ma anche per l’impatto visivo ed emotivo dei titoli e delle immagini poste all’inizio degli articoli e per l’utilizzo di formule dubitative e interrogative nel narrare le vicende. Gli articoli giornalistici in oggetto vanno collocati all’interno del c.d. “giornalismo d’inchiesta”, che si caratterizza per le investigazioni e approfondimenti effettuati sul campo, analisi di documenti e fonti confidenziali. Tale forma giornalistica tende a svelare fatti o retroscena di interesse pubblico, spesso poco conosciuti o che persino si tende a tenere nascosti. (…) Nel caso di specie, gli articoli e i titoli giornalistici contestati si inseriscono nel solco di una materia di evidente interesse pubblico, quale la tutela dell’ambiente, a rischio di contaminazione dalla presenza di siti petroliferi.
A proposito dell’articolo del 6.2.2021 dal titolo “I petrolieri ci avvelenano senza chiederci scusa”, il giudice precisa che
“si basa su una fonte ben precisa, ossia il narrato dell’indagato LAURIA Mario Luigi circa la contaminazione di campi agricoli ubicati intorno al centro olio TEPIT, ma tanto il titolo quanto il contenuto non insinuano, non alludono, non sottintendono, non sono ambigui, né suggestivi, ma, anzi, sono diretti, per quanto il contenuto possa essere ritenuto scomodo. D’altro canto, la fonte giornalistica, LAURIA Mario Luigi, per quanto dedotto dallo stesso opponente, “già a partire dal 2013 ha presentato (con una costanza pressoché annuale) numerosi reclami alla società con contestuale richiesta di risarcimento danni patiti per i più svariati motivi”. Sicché, da un lato il LAURIA è convinto della fondatezza dei propri racconti, tanto più che sussistono tra le parti procedimenti giudiziari in corso, dall’altro il giornalista ha scritto un articolo sulla base di quanto raccontato, senza che potesse ritenersi oltremodo obbligato ad accertare l’assoluta e incontestabile veridicità dei fatti, poiché, trattandosi di giornalismo d’inchiesta, è attenuato il canone di verità. Quanto sopra è ripetibile in tutti gli altri articoli giornalistici contestati e puntualmente richiamati nell’atto di opposizione.”
Il giudice poi conclude:
“Dalla lettura delle denunce-querele emerge, ad avviso del giudice procedente, che sia il querelante/opponente a fornire un’interpretazione degli articoli orientata alla diffamazione, laddove, invece, la narrazione dei fatti e il linguaggio anche pungente utilizzato, richiamano il lettore a effettuare un giudizio critico e a orientare liberamente la propria opinione in una materia, quale la salute e l’ambiente, di preminente interesse pubblico”.
I tre giornalisti, assistiti dall’avvocata Anna Maria Caramia, soddisfatti dall’archiviazione sottolineano come il giornalismo d’inchiesta resta strumento prezioso per garantire ai cittadini il diritto ad essere informati. Qui l’ordinanza integrale con tutti i dettagli


