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Avvocati: come funziona la polizza di responsabilità civile professionale

Gli avvocati che sono iscritti all’albo sono obbligati dalla legge a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, secondo quanto stabilito da un apposito decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre del 2016. Questo stesso decreto, per altro, identifica i requisiti minimi che devono essere soddisfatti dalla polizza. In pratica, l’assicurazione RC professionale per avvocati copre la responsabilità civile del professionista per i danni che egli ha eventualmente provocato, anche per colpa grave, non solo ai propri clienti, ma anche a soggetti terzi, esclusi i suoi collaboratori e i suoi familiari. Ovviamente tali danni devono essere stati causati nel corso dello svolgimento della professione: si può trattare di danni patrimoniali e non, temporanei, permanenti, futuri e indiretti.

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Lo svolgimento dell’attività professionale

Per avere le idee più chiare a proposito del campo di applicazione della polizza RC professionale per gli avvocati è utile sapere che cosa si intende per attività professionale. Essa comprende l’assistenza e la consulenza stragiudiziali e l’assistenza offerta nelle attività di negoziazione e di mediazione assistita. Inoltre, devono essere prese in considerazione la redazione di pareri e contratti e la difesa in presenza di arbitri o di autorità giudiziaria, inclusa la rappresentanza.

La copertura della polizza

La formula base di un’assicurazione di responsabilità civile professionale include la tutela per fatti dolosi o colposi di cui si sono resi responsabili i praticanti, i dipendenti, i collaboratori e i sostituti processuali. A titolo di esempio, rientrano nella copertura la nullità degli atti processuali, il mancato deposito degli atti e il ritardato deposito degli atti. Lo stesso discorso vale per i valori, il denaro, i titoli e i documenti che sono stati consegnati dalle controparti processuali o dai clienti e che durante la custodia sono stati distrutti o persi. Ovviamente l’avvocato ha facoltà di estendere la copertura assicurativa anche ad altre attività che è abilitato a svolgere in maniera certificata.

Le clausole e le condizioni da ricordare

Una ultrattività di 10 anni è prevista per il soggetto assicurato che, quando la polizza è ancora valida, smette di lavorare; per gli eredi, invece, si applica una retroattività illimitata. Sia nel corso dell’ultrattività che nel corso del periodo in cui la polizza è ancora valida, non c’è modo per la compagnia assicurativa di recedere dal contratto in seguito a un risarcimento o a una denuncia di sinistro. La copertura, inoltre, deve essere garantita anche quando il soggetto assicurato viene ritenuto responsabile in solido con altri soggetti, sempre che non vi siano clausole nel contratto che prevedono altrimenti.

I massimali e la franchigia

Il decreto di cui abbiamo parlato in precedenza indica quali sono i massimali minimi di copertura. Essi non sono sempre uguali ma cambiano in funzione di numerose variabili: per esempio l’entità del fatturato dell’esercizio precedente a quello in corso, ma anche la fascia di rischio e la forma in cui viene esercitata la professione (in società o a livello individuale). Resta sottinteso il diritto di recuperare lo scoperto o la franchigia dal soggetto assicurato nel caso in cui la compagnia sia chiamata a risarcire per l’intera somma il terzo.