Prescrizione: la proposta di riforma

La rubrica dell'avvocato Francesco Topi

Il mancato esercizio di diritti, e dei doveri collegati, per un tempo prestabilito dalla legge determina la prescrizione di quei diritti: cfr. articolo pubblicato il 3 dicembre scorso.

In penale la prescrizione fa venir meno il diritto/dovere dello Stato di perseguire un reato, perché questo si estingue “decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”: art. 157 Codice penale modificato dalla legge n. 251/2005. La prescrizione può essere sospesa o interrotta.

Se si verifica un caso d’interruzione (esempio: il decreto che dispone il giudizio) il termine di prescrizione già decorso viene meno, e ricomincia a decorrere ex novo; cioè la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell’interruzione. In ogni caso i termini stabiliti per la prescrizione possono essere prolungati per interruzione solo oltre un quarto del tempo indicato dal citato art. 157 cod. penale. Invece, il tempo della sospensione (ad es.: rinvio per impedimento a comparire dell’imputato o del difensore) non si calcola nel termine di prescrizione: quindi gli avvocati e i loro assistiti non hanno alcun potere sulla decorrenza della prescrizione. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono esposti ad alcuna prescrizione.

Il Governo ritiene d’introdurre la sospensione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado, di condanna o d’assoluzione, ma dal 1.1.2020; data entro cui vorrebbe provvedere ad una più ampia e organica riforma del processo penale.

I dati ufficiali del Ministero riferiscono che circa il 10% (125.564) dei processi penali nel 2017 sono stati definiti con la prescrizione; in sedi come Roma, Torino, Napoli la percentuale sale fino al 40% circa. I numeri non sono molto diversi per il 2016 e 2015. Interessante è rilevare che il 50% di questi processi subiscono la prescrizione già nella così detta fase preliminare, ovvero quando sono ancora presso la Procura per le indagini o presso il Giudice della Indagini Preliminari per l’esame della richiesta di rinvio a giudizio; insomma il 50% dei processi definiti con prescrizione non sono neppure riusciti ad arrivare a giudizio.

Nell’articolo del 3 dicembre ho riferito un esempio. Le ragioni sono intuibili: per eccesso di denunce e di lavoro i fascicoli rimangono in attesa di essere anche solo esaminati dai magistrati, talune indagini chiedono un lavoro lungo e complesso e il carico non aiuta, infine non ultime ci sono le disfunzioni organizzative. Mi consta personalmente, ad esempio, che da un incidente mortale sul lavoro (omicidio colposo) al rinvio a giudizio sono trascorsi ben quattro anni: troppi!

Sempre nel 2017, per 27.436 processi la prescrizione è intervenuta in primo grado a processo avviato; per 28.125 invece in appello; solo per 670 in Cassazione e 2.439 innanzi al Giudice di Pace.

E’ evidente quindi l’inefficacia della sospensione della prescrizione al termine del primo grado proposta dal Governo perché, se fosse stata già in vigore nel 2017, avrebbe riguardato solo 29.000 processi circa (il 26% circa); che, per carità, non sono pochi, ma sono solo poco più di ¼ del totale dei processi prescritti nell’anno.

La misura proposta dal Governo inoltre violerebbe il principio costituzionale del “giusto processo” introdotto all’art. 11 della Costituzione con la Legge Costituzionale 22.11.1999 n. 2; e tra i criteri per valutare se un processo è “giusto” c’è la sua “ragionevole durata” che a quel punto non sarebbe più garantita; anzi, la sospensione della prescrizione farebbe diventare sine die il processo. Con tutte le conseguenze che ciò comporterebbe circa la certezza della giustizia e del diritto, circa la fiducia nella legge, già diffusamente sufficientemente pregiudicata.

Io credo che l’ottica da cui ci si debba porre sia a monte, non a valle del sistema. E ancora una volta basterà leggere la Costituzione.

All’art. 97, secondo comma, della nostra splendida Carta Costituzionale si legge: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialita` dell’amministrazione.” … Il “buon andamento” … Anche gli uffici in cui si amministra giustizia sono uffici pubblici e perciò devono essere strutturati, organizzati, dotati di personale e strumenti tali “che sia assicurato il buon andamento”, anche sotto forma di solerzia nella definizione delle questioni loro affidate. Perché, al contrario che nel diritto privato, dove una prescrizione estintiva viene riequilibrata da una prescrizione acquisitiva, nel diritto penale non c’è riequilibrio né compensazione: la prescrizione è una ghigliottina, è una dichiarazione di fallimento, è una sconfitta del sistema e della società che governa, è un’implicita dichiarazione d’incapacità di parlamento e governo a far rispettare i diritti e ad esigere i doveri corrispondenti.

Dal film “Philadelphia” (1993):

– avv. Joseph Miller (Denzel Washington): “Cosa le piace del diritto Andrew?”;

– avv. Andrew Beckett (Tom Hanks): “Molte cose! … Cosa mi piace di più del diritto?! … Il fatto che una volta ogni tanto, non sempre, ma a volte, diventi parte integrante della Giustizia applicata alla realtà. … E’ un’esperienza davvero eccitante quando questo avviene.”

Ogni tanto, non sempre, ma a volte … Questo mi preoccupa e di questo dovrebbero occuparsi legislatori e governi. L’unico modo per perseguire l’obiettivo è attuare il “buon andamento”

*Avvocato

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