Covid, nuove misure del Governo: sindaci possono chiudere strade e piazze?

AI primi cittadini la possibilità di chiudere al pubblico, dopo le ore 21, vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare assembramenti

Di seguito le novità contenute nella bozza del nuovo dpcm per frenare i contagi da covid- 19 in Italia presentate dal presidente Conte nella conferenza stampa  di questa sera.

Sindaci: “I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”. Questo è quanto ha detto Conte, tuttavia pare che nell’ultima stesura questa possibilità sia scomparsa.

Ristorazione: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

“Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Attività scolastiche in presenza: le secondarie di secondo grado verranno favorite modalità più flessibili con turni eventualmente anche di pomeriggio

Università: Le università predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca.

Sport: Vietato sport da contatto amatoriale, e competizioni di squadra a livello dilettantistico, sì all’attività sportiva e motoria all’aperto, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Consentiti gli eventi e le  competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato italiano paralimpico.

Palestre e piscine: le attività sono consentite solo nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento

 Vietate sagre e fiere locali

Convegni e congressi  “Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”. “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, viene disposto.

Lavoro: Incremento delle modalità per far ricorso al lavoro a distanza.

Qui il DPCM_18_ottobre_2020

Qui Allegato-A-Dpcm-18102020