Consorzio di Bonifica, lavori Distretto G: incarichi sovrapposti e soldi buttati

I due Responsabili del procedimento, la sentenza che condanna il Consorzio e l’immobilismo dell’Amministratore unico. Sesta puntata

Nelle puntate scorse abbiamo attraversato una serie di anomalie nelle procedure di gestione della Gara per i lavori del Distretto G che ci accompagnano nell’ipotesi che vi sia stata una “regia” finalizzata, forse, a determinare il destino dell’appalto. Le altre puntate sono nella sezione B24inchieste di questo giornale.

Abbiamo raccontato, tra l’altro, della singolarità di alcune procedure tra le quali la presenza di due Responsabili del procedimento (R.U.P.), tutti e due, pare, regolarmente nominati.

Il Responsabile del Procedimento è una figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 241/1990, legge generale sull’azione amministrativa, con cui il legislatore ha consentito di identificare il soggetto a cui è attribuita la funzione di gestire le varie fasi di un qualsivoglia procedimento amministrativo. In seguito anche le norme che regolamentano l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si sono adeguate introducendo la figura del RUP allo scopo di assicurare certezza di responsabilità nelle fasi di attuazione della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione riguardanti ogni singolo intervento. (legge n. 109 del 1994– “Merloni”). Successivamente, anche il Codice degli Appalti ha confermato e meglio delineato la figura del Responsabile del procedimento.

Il Rup vigila sullo svolgimento delle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento e provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Lavori Distretto G: perché due Rup?

E dunque ogni pubblica amministrazione deve procedere, in casi di gestione complessiva dei lavori pubblici, in via prioritaria, alla nomina di un Responsabile del procedimento. E così ha fatto il Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano che, tra l’altro, ha adottato un regolamento a mezzo del quale ha riconosciuto ai dipendenti “incentivi economici” per tale attività che si aggiungono alla ordinaria retribuzione come per altri incarichi collegati alla realizzazione di lavori pubblici, quali, per esempio, il direttore dei lavori o i collaudatori.

Vediamo cosa sarebbe accaduto al Consorzio di Bonifica Vulture Alto-Bradano. Nell’anno 2000 l’Amministrazione consortile di allora provvide a conferire alla sua struttura operativa un insieme di incarichi per la realizzazione di diverse opere nell’ambito del piano triennale dei lavori pubblici che ogni Ente predispone in allegato al bilancio di previsione annuale. In questa sede, nel quadro degli incarichi, viene predisposto un articolato organigramma. Viene dunque affidato, tra l’altro, a A. M., dirigente del Consorzio (che di seguito chiameremo RUP-1), l’incarico di Responsabile del Procedimento per i lavori del “Distretto G” che il Consorzio avrebbe proposto a finanziamento. Ricordiamo che il Consorzio è la stazione appaltante mentre la Regione Basilicata è qualificata come soggetto attuatore dei lavori del Distretto.

Nell’anno 2003, accade che la Regione Basilicata, in quanto soggetto attuatore dell’intervento, e dunque avendone titolo, probabilmente ignara della nomina già effettuata dal Consorzio, con nota protocollo 1853/8002 del 13 giugno 2003, conferisce al dirigente regionale D.R. dell’analogo incarico di R.U.P. dei lavori di realizzazione del “Distretto G” (che di seguito chiameremo RUP-2). La validità di quest’ultimo incarico viene ribadita e confermata anche nella convenzione sottoscritta con la Regione, nel 2009, in cui vengono affidate al Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano le funzioni di Stazione Appaltante.

Quindi alla data del 13 giugno 2003 il Consorzio, per i lavori del “Distretto G”, in maniera amministrativamente piuttosto bizzarra, disponeva di due R.U.P.

Nel frattempo, come già abbiamo avuto modo di evidenziare nella 4° puntata dell’inchiesta, il Consorzio affida, il 9 dicembre 2003, l’associazione professionale Hydro-Engeenering, la consulenza per la redazione del progetto definitivo. A questo punto ci chiediamo: i progettisti della Hydro-Engeenering, con chi si sono interfacciati e relazionati, con il RUP 1 o con il RUP 2?

Una parentesi sul progetto dell’associazione professionale Hydro-Engeenering

“Il progetto del distretto G, completato a livello esecutivo a cura del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto già negli anni 80 del secolo scorso, era in grado di soddisfare, con una dotazione adeguata a colture non particolarmente bisognose di acqua, di tutte le utenze irrigue del comprensorio completamente dominato a gravità dalla diga di Genzano”. È quanto ci dice una nostra fonte qualificata (un ingegnere esperto e conoscitore della vicenda Distretto G). Che aggiunge: “Malgrado ciò, quando la Regione Basilicata, in vista della nascita del Consorzio di Bonifica del Vulture Alto Bradano, pensò di rivedere completamente un progetto già redatto a livello esecutivo, i nuovi progettisti hanno ampliato notevolmente il perimetro del comprensorio per alimentare alcune centinaia di ettari posti a quasi 200 metri più in alto della diga di Genzano”. Terreni di proprietà di chi?

La conseguenza, oggi, sarebbe la inadeguatezza delle risorse idriche per servire tutto il comprensorio allargato e il costo notevole dell’esercizio, visto che le nuove utenze devono essere alimentate con un impianto di sollevamento di quasi 500 kW, con costi presumibili di 150mila euro l’anno.

Dunque si sarebbe trattato di una riprogettazione al costo di oltre 700mila euro, vedi quarta puntata, di un intervento di cui esisteva già un progetto esecutivo. Riprogettazione che ha fatto lievitare i costi dell’opera, opera che oggi è ancora in alto mare. Ci chiediamo, ma l’acqua per irrigare quei terreni c’è o non c’è?

Torniamo ai due RUP

Il progetto, predisposto dalla Hydro-Engeenering ed approvato dal Consorzio nell’ottobre 2004, in costanza di incarico di RUP-2, è stato certificato da quest’ultimo o da RUP-1?

Qualche spiegazione in proposito dovrebbero darla i due RUP, il direttore tecnico, i consulenti incaricati della progettazione, il consulente che ha costruito il bando di gara, l’allora presidente del Consorzio.  Che cosa faceva RUP 1 e che cosa faceva RUP 2? Soprattutto, in base a quale dispositivo di legge si sono sovrapposti i due responsabili del procedimento?

Dalla documentazione di cui disponiamo a noi risulta, come abbiamo evidenziato nelle nostre puntate precedenti, in occasione dei conferimenti di incarichi reclutati dall’esterno o della predisposizione del bando di gara (nostra inchiesta n.4) come pure della nomina della commissione di gara (nostra inchiesta n.2), che l’attività ufficiale, e sostanziale, di Responsabile del Procedimento sia stata esercitata dal RUP-2, nominato dalla stessa Regione già nel giugno 2003.

Purtroppo bisogna rilevare che le “distrazioni” degli amministratori del Consorzio, negli anni che vanno dal 2003 al 2011, non avevano tenuto a mente che l’attività di R.U.P. ha un costo che equivale ai cd. “incentivi economici”, previsti all’epoca sia dalle leggi che da uno specifico disciplinare adottato dal Consorzio.

La cosa non è di poco conto perché questa anomalia amministrativa ha prodotto, tanto per cambiare, ulteriori notevoli costi per il Consorzio, solo a guardare quelli riferibili ali lavori del “Distretto G”.

Soldi e contenziosi

A noi risulta che il RUP-1, A.M., dirigente del Consorzio fino al 2011, abbia mandato il conto al suo Ente, proprio nel 2011. In pratica chiede al Consorzio di saldargli l’attività di RUP che afferma di avere svolto dal 2000 fino al 2011 per 64mila euro circa relativi all’attività legate alla voce “Distretto G” e di circa 20mila euro per incentivi economici legato ad altri incarichi. Negli anni successivi, quando è ritornato a rinnovare la richiesta di liquidazione, il RUP 1 ha proposto la compensazione tra il suo presunto credito ed un debito contestuale maturato nei confronti del Consorzio per cifre pressoché equivalenti.

Infatti, sul dirigente A.M. RUP1 pende una condanna al pagamento a favore del Consorzio di oltre 80mila euro in ragione, sembrerebbe, del fatto che gli sono stati corrisposti emolumenti retributivi non dovuti. Per questo specifico credito il Consorzio avrebbe attivato la procedura esecutiva per il recupero di quanto dovuto all’Ente nel mentre il dirigente interessato ha proposto appello in Cassazione.

La pretesa del pagamento dell’attività di RUP 1, così come la proposta di compensazione tra crediti e debiti non sono state accolte dall’Amministrazione Musacchio. La questione è stata poi catapultata dall’interessato dirigente, nel settembre 2017, in sede giudiziaria affinché ad Egli fossero riconosciuti gli “incentivi economici” per lo svolgimento dell’attività di RUP (1).

Il Consorzio, gestione avvocato Musacchio, si costituisce e resiste alla pretesa del dirigente, tuttavia il Giudice di primo grado, con Sentenza n. 102 del 19 marzo 2019, stabilisce che il compenso al RUP (1) è dovuto, “…non risultando alcuna revoca dell’incarico al dr. A.M… “.

Dopo quella sentenza, Giuseppe Musacchio ha reagito?

A questo punto una domanda all’amministratore unico del Consorzio Giuseppe Musacchio: a seguito della sentenza sfavorevole per il Consorzio, quali azioni a tutela dell’Ente che dirige ha compiuto?

Quella sentenza è stata appellata? Ha dato esecuzione trasferendo le somme al dirigente vittorioso? Oppure ha fatto passare in giudicato la sentenza, rendendola non più appellabile per dare corso a quella compensazione richiesta dal dirigente RUP 1?  Quale reazione c’è stata da parte del Consorzio?

Appare strano che di tutte le possibili azioni descritte non vi sarebbe traccia, di documenti o delibere che avrebbero dovuto spiegare le ragioni della scelta o della reazione qualunque fosse stata.

Il dubbio è che Musacchio non abbia fatto praticamente nulla. E fare nulla potrebbe voler dire far trascorrere i termini per proporre appello e aderire alle pretese del dirigente RUP1, in tal modo determinando un ulteriore danno al Consorzio costretto a pagare due Responsabili dello stesso procedimento. Ma vi è un altro dubbio: quella sentenza, per caso, è adagiata nei cassetti in attesa di tempi più propizi per dare corso alla compensazione richiesta dal dirigente RUP1? In tal caso non capiremmo i motivi che solo Musacchio può chiarire.

Dunque, a quanto pare, niente appello alla sentenza sfavorevole. Perché? E poi, i responsabili della mancata revoca al RUP1, causa di un danno di circa 64mila euro al Consorzio, sono stati contattai, richiamati, da Musacchio? Insomma, chi paga?

Questa vicenda non è una novità. Già nel 2016, con Sentenza di Appello della Corte dei Conti, n. 102 del 16 marzo, gli amministratori del Consorzio sono stati definitivamente condannati alla rifusione a favore dell’Ente medesimo, danneggiato di somme per danno erariale per avere consentito, nell’anno 1998, relativamente ad altro lavoro pubblico, la “…coesistenza di due figure professionali, RUP e Ingegnere Capo, non consentite dalla normativa vigente…” e perciò di avere illecitamente erogato la somma di € 101.624,00.

Sarà un caso ma i “beneficiari” della illecita erogazione di allora risultano essere il dirigente del Consorzio, RUP-1, A.M., e il consulente del Consorzio che ha provveduto, anche, come abbiamo già detto in una delle altre puntate, alla predisposizione del bando di gara del “Distretto G”.

In conclusione due sono le responsabilità sulle quali Musacchio dovrebbe chiarire del suo comportamento che appare omissivo: c’è una responsabilità nel mancato appella alla sentenza di condanna del Consorzio al pagamento preteso dal RUP1; una responsabilità nel non aver agito a recupero degli importi sugli amministratori del Consorzio che non hanno revocato l’incarico al RUP1.

Aspettiamo con pazienza le risposte alle nostre domande.

A presto

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